Statuto

Articolo 1 - Sede e durata
1.1. L'associazione di promozione sociale "Società di Ricerche e Studi Valsusini Segusium”, in breve "Società Segusium Aps”, costituita con atto del Notaio Aldo ANNESE di Susa in data 7 dicembre 1963, repertorio numero 4560, ha sede legale in Susa (TO), corso Unione Sovietica numero 8.
L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi dell'associazione
2.1. L'associazione "Società di Ricerche e Studi valsusini Segusium" è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità, attraverso il volontariato, di solidarietà sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico,artistico, culturale e paesaggistico,  di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come modificata ed integrata dal  Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,  n. 42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 “, e in tale ambito si propone di:
2.1.a) tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico delle Valli di Susa e zone limitrofe;
2.1.b) promuovere iniziative e ricerche utili ad un’ approfondita conoscenza delle comunità;
2.1.c) favorire ogni indagine avente per oggetto i caratteri distintivi della regione nel linguaggio, nel folklore, nella vita e nelle opere del valligiano;
2.1.d) sollecitare dai poteri costituiti il massimo appoggio per la soluzione, in ogni campo, dei problemi di attualità per gli sviluppi delle valli;
2.1.e) diffondere con pubblicazioni la conoscenza della storia, dei monumenti e di ogni altro aspetto culturale e delle bellezze naturali delle valli; ristampare opere peculiari, o rare, di vecchi autori valsusini o che trattino delle valli;
2.1.f) sollecitare l'interessamento della gente ed in particolare dei giovani alle attività culturali proposte;
2.1.g) favorire il coordinamento con analoghe iniziative locali o regionali e segnatamente delle regioni francesi limitrofe;
2.1.h) svolgere qualsiasi azione che possa rendersi utile al conseguimento degli scopi sociali.
2.2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo  3 - Gli associati
3.1.Il numero degli associati è illimitato.
3.2. Gli associati si suddividono in tre categorie:
- associati Fondatori;
- associati Benemeriti;
- associati Ordinari.
3.3. Sono associati Fondatori gli associati che hanno fondato l'associazione in data 7 dicembre 1963 e , ai sensi dell'articolo 4 dell'originario statuto, tutti gli associati del primo decennio.
3.4. Sono associati Benemeriti gli associati che, ai sensi dell'articolo 4 dell'originario statuto, erano qualificati associati Vitalizi, associati Sostenitori ed associati Benemeriti. Il Consiglio Direttivo dell'associazione potrà proporre per la qualifica di Benemerito, all'Assemblea degli associati, quegli associati che si saranno particolarmente distinti nei campi di interesse propri dell'associazione.
3.5. Sono associati Ordinari gli associati che, ai sensi dell'articolo 4 dell'originario Statuto, erano inseriti nelle categorie degli "Aderenti" e degli "Effettivi", e naturalmente i nuovi associati.
3.6. L'accettazione di un nuovo associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di voler condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto ed i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva, delibera l'accettazione o la reiezione della domanda, dandone comunicazione all'interessato. In caso di diniego, la comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata.
3.7.Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall' Assemblea.
3.8. La qualità di associato si perde:
3.8.a) per recesso;
3.8.b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
3.8.c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
3.8.d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
3.9.Il Consiglio Direttivo dovrà contestare agli associati gli addebiti relativi ai precedenti punti c) e d), consentendo la facoltà di replica. Successivamente l'esclusione degli associati sarà deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
3.10. In ogni caso l'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
3.11. Tutti gli associati sono obbligati:
3.11.a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
3.11.b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e degli altri associati;
3.11.c) a versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea nei tempi previsti.
3.12. Tutti gli associati hanno diritto:
3.12.a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
3.12.b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3.12.c) ad accedere agli incarichi elettivi;
3.12.d) a ricevere gratuitamente la rivista della “Società Segusium”.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’associazione garantisce a tutti gli associati, a qualunque categoria appartengano, la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo  4 - Organi dell'Associazione
4.1. Gli organi dell'Associazione sono:
4.1.a) l'Assemblea di tutti gli associati;
4.1.b) il Consiglio Direttivo;
4.1.c) il Presidente;
4.1.d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5 - L'Assemblea
5.1. L' Assemblea è composta da tutti gli associati.
5.2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:
5.2.a) approva il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio nei termini di cui al successivo articolo 14;
5.2.b) provvede all’ elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti, con voto limitato ai  due terzi degli eligendi;
5.2.c) stabilisce l'entità della quota associativa annuale ed i termini di pagamento;
5.2.d) delibera l'esclusione degli associati dall'associazione;
5.2.e) delibera l'eventuale regolamento interno, nonché le modifiche al presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
5.2.f) delibera lo scioglimento, la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, nei termini e modi di legge.
5.3. L'Assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente almeno una volta all'anno nei termini previsti dalla legge.
5.4. L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto degli associati.
5.5. La convocazione viene effettuata, con preavviso minimo di dieci giorni, per lettera o attraverso strumenti informatici, con l’ indicazione dell’ ordine del giorno.
5.6. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà degli associati più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e delibera a maggioranza semplice.
5.7. Eventuali modifiche statutarie dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
5.8. Lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio residuo e l'individuazione dei soggetti beneficiari (quali altre organizzazioni di promozione sociale o a fini di pubblica utilità, possibilmente operanti nello stesso territorio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della 1egge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge), dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti. L'Assemblea straordinaria provvederà altresì, in tale sede, alla nomina di uno o più liquidatori e stabilirà le modalità della liquidazione.

Articolo 6 - Il Consiglio Direttivo
6.1. L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da undici consiglieri eletti dall'Assemblea degli associati.
6.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti possono essere rieletti.
6.3. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti:
- il Presidente,
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.
6.4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
6.4.a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
6.4.b) organizzare le attività associative e curarne la realizzazione;
6.4.c) predisporre i bilanci;
6.4.d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
6.4.e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
6.4.f) nominare il Direttore Responsabile della rivista;
6.4.g) nominare il Comitato di Redazione della rivista su proposta del Direttore Responsabile.
6.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione  nominando il primo tra i non eletti, che durerà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
6.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.
6.7. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere richiesta dai due terzi dei suoi componenti.
6.8. La convocazione viene effettuata, con preavviso minimo di cinque giorni (in caso di urgenza anche di uno solo), per lettera o attraverso strumenti informatici o mediante telegramma, con l’ indicazione dell’ ordine del giorno.
6.9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza del numero legale (sei consiglieri) e sono assunte a maggioranza semplice.

Articolo 7 - Il Presidente
7.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, solo per specifici compiti od incarichi, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
7.2. Al Presidente competono le seguenti mansioni:
7.2.a) sovrintende alla vita associativa;
7.2.b) rappresenta attivamente e passivamente in giudizio l'associazione;
7.2.c) ha la facoltà di esigere e quietanzare anche somme erogate dallo Stato o da Enti Pubblici, o titoli devoluti all'associazione o da questa amministrati;
7.2.d) in caso d'urgenza, assume le deliberazioni proprie del Consiglio Direttivo, con successiva ratifica da parte di quest’ ultimo;
7.2.e) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, stabilendo l’ ordine del giorno;
7.2.f) cura con il Tesoriere la predisposizione dei bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Assemblea,   corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 8 - Il Vicepresidente
8.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
8.2. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 9 - Il Tesoriere
9.1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
9.1.a) di sovrintendere, in collaborazione con la Presidenza, alla tenuta della contabilità sociale e alla preparazione dei bilanci;
9.1.b) di compiere tutte le operazioni richieste da un’oculata amministrazione del patrimonio e di custodirne i fondi.
9.2. Per le operazioni contabili e bancarie, la firma spetta disgiuntamente  anche al Tesoriere.

Articolo 10 - Revisori dei Conti
10.1. L'Assemblea elegge tre Revisori dei Conti Effettivi e due Supplenti, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi provvedono all’elezione del loro Presidente o del suo delegato che potrà presenziare, ove occorra, al Consiglio Direttivo.
10.2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
10.3. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori e partecipano di diritto alle adunanze di tutti gli organi dell'associazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, redigono e presentano annualmente all'Assemblea la relazione sui bilanci.

Articolo 11 - Il  Segretario
11.1 Il Segretario dell'associazione, su proposta del Presidente, è nominato a tempo indeterminato dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà di revocargli l'incarico.
11.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
11.3. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli Associati.

Articolo 12 - Cariche sociali ed incarichi
12.1. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, per spirito di volontariato.
12.2. L'attività di tutti gli Associati non può essere retribuita in alcun modo.
12.3. Possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata su incarico del Consiglio Direttivo, previa documentazione idonea ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 13 - Pubblicazioni
13.1. Il Direttore delle pubblicazioni dell'associazione è nominato a tempo indeterminato dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà di revocargli l'incarico.
13.2. Il Direttore è autonomo nella realizzazione editoriale, ma terrà costantemente informato il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
13.3. Il Direttore ha l'obbligo di sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione sia il programma editoriale annuale sia la previsione di spesa che esso comporta.
13.4. Il Direttore, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà formare un Comitato di Redazione sottoponendo i nominativi al Consiglio Direttivo che ne formalizzerà la composizione.

Articolo 14 - Esercizio sociale
14.1. L'esercizio sociale inizia il giorno 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, da convocarsi entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio stesso.

Articolo 15 - Patrimonio
15.1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:
15.1.a) contributi di associati, di privati, di persone giuridiche, di associazioni ed enti;
15.1.b) contributi pubblici;
15.1.c) donazioni e lasciti testamentari;
15.1.d) fondi di riserva risultanti dalle eccedenze di bilancio;
15.1.e) fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali;
15.1.f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente;
15.1.g) rivista;
15.1.h) sito internet;
15.1.i) deposito delle pubblicazioni.
15.2. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
15.3. L’associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16 – Clausola compromissoria
16.1. Tutte le controversie, di qualsiasi specie e di qualsiasi natura, che potessero insorgere fra gli associati, o fra essi e l'associazione, in merito all’interpretazione ed applicazione del presente statuto, ad eccezione unicamente di quelle di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno rimesse al giudizio inappellabile di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Torino. L'arbitro giudicherà in via inappellabile “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura in via irrituale, entro il termine di novanta giorni dalla sua nomina.

Articolo 17 – Rinvio
17.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Susa, 22 giugno 2019